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Ordinanza Commissariale 28 novembre 2002, n. 1069.
Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali.
(G.U.R.S. n. 55, 30/11/2002)
IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n.
225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile
quelle
necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad
eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge
n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza
consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed
indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle
normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il
comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi
d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si
provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999,
modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n.
3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22
marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione
siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta
è stato nominato vice Commissario, con le competenze afferenti il
Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili
scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione
civile;
Vista l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, con la quale
sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli
impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli
impianti di produzione di compost;
Vista l'ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002, con la
quale sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei
rifiuti, con allegati gli atti per la costituzione delle società
d'ambito;
Ritenuto di dover modificare le predette linee guida, nella parte in
cui hanno previsto la possibilità dei comuni di aggregarsi per
sub-ambiti, individuati nell'allegato B all'ordinanza n. 280/2001,
stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti
territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza,
ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate
in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli
impianti di compostaggio della frazione umida;
Ritenuto di dover modificare gli schemi di proposta di deliberazione
(allegato 7) e di statuto (allegato 8), alla luce dell'art. 113 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito
dall'art. 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sull'erogazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, la cui
applicazione ai servizi di gestione dei rifiuti è stata confermata
dalla Commissione
tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n.
2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 21
novembre 2002, anche in aderenza alle determinazioni in materia assunte
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ordina:
Art. 1
Sono approvati gli schemi di deliberazione per la costituzione della
società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali
ottimali, di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del
19 aprile 2001, che vengono allegati con il n. 1 per fare parte
integrante della presente ordinanza.
Art. 2
I comuni dovranno costituire società per la gestione integrata dei
rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, individuati nell'allegato A
dell'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, ferme restando
le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di
quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di
compostaggio della frazione umida.
Art. 3
Gli articoli 1, 4, 5, 6, 17, 26 e 32 dello schema di statuto sociale,
allegato n. 8 alle linee guida approvate con ordinanza commissariale n.
488 dell'11 giugno 2002, sono sostituiti dai corrispondenti articoli
riportati nel testo che viene allegato con il n. 2 per fare parte
integrante della presente ordinanza.
Art. 4
La struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricata di
rendere coerente alla presente ordinanza il Piano per la gestione
integrata dei rifiuti in Sicilia, il cui schema in atto è sottoposto al
confronto per pervenire alla validazione da parte della Commissione
europea.
Art. 5
La presente ordinanza sarà pubblicata con urgenza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2002.
Il Vice Commissario: CROSTA
Allegati
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 23, DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22,
E DELL'ART. 2 BIS DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 2983 DEL 31
MAGGIO 1999, N. 2983, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale
Premesso
- che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione
di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente
disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo
nuove modalità organizzative;
- che, in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo prevede
che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le
forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e
successive modifiche ed integrazioni;
- che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi
nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani il Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione
civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato
l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata
ed integrata dalle ordinanze n. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e
3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della
Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis
della ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed
organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in
ciascun ambito territoriale ottimale;
- che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono
stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di
selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli
impianti di produzione di compost;
- che con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con ordinanza n. 1069 del 28 novembre 2002 sono state dettate
ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la
gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale
ottimale;
- che il comune di .................................... fa parte
dell'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei
rifiuti.................., individuato con ordinanza commissariale n.
280 del 19 aprile 2001, allegato A);
- che lo schema di statuto allegato disciplina le modalità di
funzionamento dell'aggregazione tra la provincia e tutti i comuni
appartenenti all'ambito;
Ritenuto
- che è obbligo di legge da parte di questo comune associarsi agli
altri enti territoriali dell'ambito, approvando l'allegato statuto
della società per azioni denominata
......................................... con sede nel comune di
......................................................., delegando ad
essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione
dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compreso
l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte
dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la
riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa
le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio comunale;
Visto il vigente ordinamento degli EE.LL;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana
dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con
deliberazione n. ............. del
.........................................;
Vista la determina n. del con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente.
Propone
Per i motivi espressi in premessa:
1. Approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n.
........... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte
integrante e sostanziale della presente, da costituire tra la provincia
ed i comuni dell'ambito territoriale ottimale .....................
denominata ..................................., con sede legale in
....................... via
........................................................................;
2. Approvare la spesa di E ............................. per
l'acquisizione della quota di ............................... azioni
imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente
bilancio di previsione;
3. Autorizzare il dirigente del settore ambiente,
........................, alla stipula del relativo atto costitutivo ed
all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine
di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della
deliberazione;
4. Autorizzare la giunta municipale ad approvare il Piano di ambito,
redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida
per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n. 488 dell'11
giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al
principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima
riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei
costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo
servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo,
nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità
di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di
controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto
affidatario della gestione del servizio;
5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla
gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6. Autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente le
risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello
Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
7. Con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte
le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei
rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono
delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi,
con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della
tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità
delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio
dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario,
cessano le attività di gestione del servizio da parte del comune,
restando in capo allo stesso affidatario i contributi dovuti dai
consorzi di filiera associati al CONAI, secondo le modalità specificate
nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di E ................................. al cap.
............. del bilancio ..........., a titolo di costo per la
costituzione ed il funzionamento della società e per assicurare la
gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante
inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di
previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione n. ...... del
.............., presentata dal responsabile del servizio ambiente,
avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito
territoriale ottimale";
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni
espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono
integralmente riportate nel presente atto;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana
dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97; 23/98, 30/2000;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico;
Visto il parere contabile;
Delibera
Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.
Proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio provinciale
Premesso
- che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione
di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente
disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove
modalità organizzative;
- che, in particolare, l'art. 23 del citato decreto prevede che i
Comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme
organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modifiche ed integrazioni;
- che, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi
in Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il Ministero
dell'interno - dipartimento della protezione civile, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle
ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il
Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della
Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis
della ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed
organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in
ciascun ambito territoriale ottimale,assicurando la cooperazione fra la
provincia ed i comuni di ciascun ambito;
- che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono
stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di
selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli
impianti di produzione di compost;
- che con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con ordinanza n. 1069 del 28 novembre 2002 sono state dettate
ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la
gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale
ottimale;
- che si rende necessario che la Provincia regionale partecipi alla
società per azioni costituita tra i comuni dell'ambito
................., individuato con ordinanza commissariale n. 280 del
19 aprile 2001, allegato A), per la gestione integrata dei rifiuti, ai
sensi della vigente normativa;
- che lo schema di statuto allegato disciplina le modalità di
funzionamento dell'aggregazione tra la Provincia e tutti i comuni
appartenenti all'ambito;
Ritenuto
- che è obbligo normativo l'aggregazione degli enti territoriali per la
gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale,
provvedendo all'approvazione all'allegato statuto della società per
azioni denominata ............................................ con sede
nel comune di .................................................,
delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo
della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e
fiscali, ivi compresi l'affidamento della gestione del servizio, con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza,
accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo,
inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio provinciale;
Visto il vigente ordinamento degli EE.LL;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana
dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determina n. .......... del
.................................... con la quale sono state conferite
allo scrivente le Funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;
Propone
Per i motivi espressi in premessa:
1. Approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n.
......... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte
integrante e sostanziale della presente, da costituire con i comuni
dell'ambito territoriale ottimale ..................................
denominata .................................., con sede legale in
.................................. via
......................................................................,
2. Approvare la spesa di E ................................. per
l'acquisizione della quota di ............................. azioni
imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente
bilancio di previsione;
3. Autorizzare il dirigente del settore ambiente,
........................, alla stipula del relativo atto costitutivo ed
all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine
di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della
deliberazione;
4. Autorizzare la giunta provinciale ad approvare il Piano di ambito,
redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida
per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n. 488 dell'11
giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al
principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima
riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei
costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo
servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo,
nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità
di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di
controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto
affidatario della gestione del servizio;
5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla
gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6. Autorizzare la giunta provinciale ad individuare concretamente le
risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello
Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
7. Con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte
le attività di competenza della Provincia, con riferimento all'ambito
territoriale ottimale, nel campo della gestione dei rifiuti, comprese
le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi
compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste
dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei
cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la
gestione dei rifiuti;
8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio
dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario,
cessano le attività di gestione del servizio da parte della Provincia,
secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di E ................................. al cap.
................ del bilancio ..........., a titolo di costo per la
costituzione ed il funzionamento della Società e per assicurare la
gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante
inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di
previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione n. ...... del
.............., presentata dal responsabile del servizio ambiente,
avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito
territoriale ottimale";
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni
espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono
integralmente riportate nel presente atto;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana
dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97; 23/98, 30/2000;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico
Visto il parere contabile;
Delibera
Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.
Art. 1
Costituzione - Denominazione
E' costituita una società per azioni denominata
"......................", di seguito denominata società, ai sensi
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed
integrazioni, tra la Provincia regionale di
............................................. ed i comuni dell'ambito
territoriale ottimale ............................................. per
assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria
competenza.
Art. 4
Scopo della società
La costituzione della presente società ha per scopo di assicurare la
gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale,
in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti
disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti,
nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente
il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del
sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU
alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione
dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la
totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del
ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.
Art. 5
Oggetto
La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti
nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un
Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:
a) raccolta differenziata;
b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento
di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree
e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree
comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie
stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo
i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese
nell'A.T.O.;
c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di
discariche abusive (art. 160, 3 comma, legge regionale n. 25/93);
Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:
g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.
La società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in
materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi
predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché
strumentali all'oggetto sociale.
La società, inoltre, può:
1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con
le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie
od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare
avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà
assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e
partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso
od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette
partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della
società.
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.
Art. 6
Erogazione dei servizi
L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti
sarà assicurato dalla società con le modalità previste dalla vigente
normativa.
- Il consiglio d'amministrazione della società, entro il 30 settembre
di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'ambito, ove necessario,
delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di
nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già
espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.
- Gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la
data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale
data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno di avvio del servizio.
- Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o
comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del
servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla pro pria quota,
agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del
servizio stesso a decorrere dal 1° gennaio del suddetto anno.
Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà
essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso
ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta
l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'one re
a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non
inferiore alla copertura dal servizio di R.S.U. stabilita annualmente
dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante
parte verrà posta a carico dagli enti pubblici in proporzione alla
quota di partecipazione.
Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.
Per i1 perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le
funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della
Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o
tariffa per gli R.S.U. nei confronti degli utenti.
Art. 17
Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente ed
il vice presidente, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.
Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica
istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o
di altri enti pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale
nel settore.
La nomina di un consigliere è riservata alla provincia, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
La nomina di un consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
L'elezione del/dei consigliere/i di amministrazione avviene a scrutinio
palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi
che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale
sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito
dall'assemblea, ad esclusione del presidente e del vice presidente, che
abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni.
Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il
voto a un solo candidato.
La elezione del presidente e del vice presidente avverrà con votazione
palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e
verranno eletti i candidati rispettivamente presidente e Vice
Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione
potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.
Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.
Art. 26
Approvazione bilancio
L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione
dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche
tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa
remunerazione al capitale investito.
L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del
servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del
criterio di perequazione.
L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio
finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per
ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura
del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza
locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del
criterio di perequazione.
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare
alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite
previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.
Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della
loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.
Art. 32
Norme transitorie
Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vice
presidente, viene scelto al momento della costituzione della società e
resta in carica per tre anni.
Nel primo anno di gestione del servizio i comuni e la provincia
regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo
complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in
proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare
entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme
integrative saranno previste nel contratto di servizio.
(2002.48.2914)